Esprimiamo forte preoccupazione per i risvolti sul territorio siciliano determinati da un possibile e da accertare abuso di posizione dominante che, qualora fosse vero, potrebbe arrecare pregiudizio ai consumatori e nella fattispecie alle famiglie dei minori in obbligo scolastico in Sicilia.
La materia è complessa ma chiara nella sua precisione normativa perché l’abuso della posizione dominante da parte di una o più imprese nel territorio europeo e quindi in Italia è vietata. C’è da valutare se il settore della formazione professionale in Sicilia ricalchi una situazione che possa rientrare nella previsione normativa comunitaria e nazionale.
Per essere più chiari, l’art. 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) chiarisce che lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante è tassativamente vietato. A livello nazionale l’art. 3 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240) ricalca sostanzialmente quanto previsto dall’art. 102 del TFUE.
La legge italiana considera difatti vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Per chiarirlo, una impresa abusa della propria posizione dominante quando può sfruttare a proprio vantaggio una potenza economica tale da essere in grado di impedire od ostacolare il persistere di concorrenza effettiva sul mercato, in quanto essa si trova nella condizione di poter significativamente agire in modo del tutto indipendente rispetto ai propri concorrenti, clienti e consumatori.
La normativa antitrust riserva un’attenzione particolare alle imprese che detengono una posizione dominante all’interno del mercato poiché esse possono falsare e distorcere la libera concorrenza qualora vengano poste in essere condotte di sfruttamento di tale situazione ritenute abusive.
L’abuso di posizione dominante si concretizza quando l’impresa sfrutta il proprio potere impedendo ai concorrenti di operare sul mercato con conseguente danno anche per i consumatori.
L’impresa in posizione dominante ha dunque la responsabilità di non tenere un comportamento che ostacoli lo svolgimento di una concorrenza effettiva all’interno del mercato.
Rispetto al quadro normativo di riferimento c’è da chiedersi se e in che misura possa ritenersi un abuso l’esercizio della posizione dominante da parte di taluni enti di formazione professionale allorquando, durante il periodo di orientamento scolastico, riferendoci al segmento dell’Istruzione e Formazione professionale, sfruttano la potenza economica per determinare condizioni sul territorio che ostacolano l’attività esplicata da altri enti di formazione nel reclutamento degli allievi ai fini della composizione delle classi. Ed ancora, se è abuso di posizione dominante l’indiscriminata apertura di nuove sedi didattiche senza una regolamentazione che possa garantire al consumatore finale – la famiglia e quindi il minore in obbligo scolastico – una scelta libera e priva da possibili eventuali condizionamenti.
Ed è proprio rispetto alla centralità dell’allievo e del processo educativo e formativo che chiediamo al governo regionale di farsi carico di approntare tutte le misure adeguate a garantire la libera concorrenza sul mercato siciliano ed un’offerta formativa e scolastica la più ampia possibile evitando che il territorio presenti una inflazione di percorsi formativi che finiscono con l’aumentare la dispersione scolastica.
A dichiararlo Franco Arena, Presidente regionale Unione Generale Consumatori UgCons Sicilia.

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